Cosa fare dopo

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Informazioni utili

In questa sezione troverete delle informazioni che vi potranno essere utili nell’espletamento di varie pratiche.

Vi ricordiamo che le informazioni contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituire l’intervento professionale di un notaio o di un altro professionista: è sempre necessario verificarne l’attualità e valutare differenti prassi degli uffici locali.

 Consapevoli che argomenti tanto complessi non possono essere trattati in modo completo e sintetico, rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuali richieste di modulistica.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto delle novità riguardo alla detrazione per le spese funebri. Infatti, la detrazione ora compete in dipendenza della morte di altre persone, senza più alcuna limitazione. In precedenza potevano usufruire della detrazione i contribuenti che sostenevano la spesa funebre per la morte delle persone di cui all’art.433 del C.c. La detrazione si estende quindi anche alle persone non considerate “familiari” dalla normativa, quali ad esempio i conviventi, venendo meno quello che è considerata famiglia naturale dalla giurisprudenza. Per ciascun decesso, la detrazione è pari al 19% della spesa detraibile pari a Euro 1.550,00. Nel successivo c. 955 della Legge 208/2015 si stabilisce che le nuove regole si applicano già per l’anno d’imposta 2015; le spese funebri, infatti, verranno raccolte e inserite dall’Agenzia delle entrate già nel modello 730/2016.

Per sbloccare il conto corrente del defunto e pagare le spese del servizio funebre è necessario che i parenti si rechino in Comune ed attestino di essere i legittimi ed unici eredi. Con tale documento, unito all’Atto di morte, la banca deve procedere allo sblocco del C/C per consentire il pagamento delle spese funebri.
Per estinguere i C/C e liquidare il saldo agli eredi sono richiesti i seguenti documenti:

  • Certificato di morte;
  • Atto sostitutivo di notorietà

Chiamare il Numero Verde 800900800 e comunicare la vostra richiesta:

  • Cessazione del servizio: l’operatore richiederà i dati riportati sull’ultima bolletta dopodiché l’Ente provvederà a sigillare il contatore;
  • Contratto di voltura: prima di telefonare munirsi del Codice Fiscale della persona alla quale verrà intestato il contratto, munirsi dell’ultima bolletta e verificare l’ultima lettura del contatore.

Contattare Telecom, tramite il numero 187 per ogni tipo di operazione.
Nel caso di una disdetta occorre inviare con raccomandata R.R., la seguente dichiarazione:

OGGETTO: Contratto n° …….. relativo al numero telefonico………………

I sottoscritti…….. legittimi eredi del defunto …………

intestatario del contratto N° …….. relativo al numero

telefonico ……………… dichiarano di voler disdire il

contratto in oggetto.

Per comunicazioni telefonare al n° ……….relati vo al

Sig……… residente a…………………… in Via………..

(firmato da tutti gli eredi)

 

Successivamente bisogna fornire un indirizzo per l’invio dell’ultima bolletta di chiusura.

Per disdire i contratti di telefonia mobile basta rivolgersi direttamente ai negozi concessionari dei vari gestori con la scheda telefonica e il certificato di morte.

Per la cessazione occorre un certificato di morte.
Se il defunto era intestatario di una cartella relativa alla tassa per la raccolta dei rifiuti, è necessario recarsi all’Ufficio Comunale Tassa Rifiuti Urbani per comunicare la cessazione o la variazione di intestazione della cartella suddetta.

L’automezzo di proprietà del defunto può essere intestato a uno dei familiari con il consenso di tutti gli eredi. L’agenzia automobilistica richiede i seguenti documenti:

  • Certificato di morte in carta semplice;
  • Documenti dell’automezzo;
  • Accettazione eredità;
  • Documento d’Identità e Codice Fiscale del nuovo intestatario.

Se il defunto era proprietario di un’arma, bisogna darne comunicazione al corpo dei Carabinieri o della Polizia entro 8 giorni dal decesso, o tramite armeria di fiducia.

Dopo 3/5 giorni dal decesso sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio Comunale, i documenti aggiornati, oppure potete chiedere a noi di provvedere per altre copie di essi.

Se il defunto ha lasciato cassette di sicurezza, fornire gli estremi delle banche dove sono situate le cassette.
Prima di presentare la dichiarazione di successione si deve procedere all’apertura delle cassette di sicurezza, allo scopo di fare l’inventario del contenuto ed inserirne il valore nella dichiarazione.

Se il defunto era titolare di assicurazione sulla vita, bisogna comunicare alla Società assicurativa l’avvenuto decesso. Il premio della assicurazione non è tassabile e quindi non va riportato nella dichiarazione di successione. Le informazioni contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituire l’intervento professionale del proprio notaio di fiducia: devono essere sempre verificate per controllarne l’attualità e per valutare differenti prassi degli uffici locali.

Cosa è la dichiarazione di successione

La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell’erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all’ufficio del Registro competente in base all’ultima residenza del deceduto.

Dal 1° gennaio 2007 (Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24 novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) è stata istituita l’imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.

Le aliquote sono le seguenti:

  1. il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario;
  2. il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 euro per ciascun fratello o sorella;
  3. l’8% nei confronti degli altri soggetti.

Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di un milione e mezzo di euro. Per le imposte ipotecarie e catastali, permane l’ordinario regime previsto dalla tariffa allegata al d.lgs. 347/1990 con aliquota del 2% per l’imposta ipotecaria ed 1% per l’imposta catastale, salvo la misura fissa (Euro 168,00 ciascuna) in caso di benefici prima casa (la presenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei beneficiari estende il trattamento agevolato agli altri coeredi indivisi).

 

Come si legge la dichiarazione

Pag. 1 = sono indicati la data del decesso, i dati anagrafici del defunto, i dati del testamento, se non c’è si barra la casella Legge, e l’ammontare dell’asse ereditario

Pag. 2 = sono riportati il rapporto di parentela con il de cuius, l’albero genealogico e l’elenco degli allegati – 8 – alla dichiarazione

Pag. 3, Quadro A = sono indicati, per ogni singolo erede, la relazione di parentela, i dati anagrafici ed il codice fiscale.

Pag. 4, Quadro B = sono indicati i dati catastali degli immobili caduti in successione

Pag. 5 a pag. 9 = non sono più utilizzate

Pagg. 10,11 e 12 = si trovano inserite le eventuali osservazioni.

 

Cosa fa il notaio

Il notaio dà assistenza alle parti nella compilazione di questo documento di particolare complessità compiendo gli accertamenti catastali necessari. Provvede a redigere la dichiarazione di successione, il prospetto di autoliquidazione delle imposte, il modello di pagamento di tasse imposte sanzioni ed altre entrate e l’autocertificazione. Provvede poi a registrare la Dichiarazione presso l’Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e presentando la voltura catastale.

 

Documentazione da presentare

Esibire i seguenti documenti:

  • certificato di morte in carta semplice;
  • fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi;
  • fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi (assicurandosi che rechi la residenza attuale, altrimenti comunicarla).

Occorre, inoltre, un’autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari nonché un’autocertificazione per le agevolazioni prima casa.

 

Immobili

Per ciascun immobile caduto in successione, fornire:

  • una copia del titolo di provenienza
  • se pervenuto con atto notarile (compravendita, donazione, divisione, …) portare il rogito notarile con cui è stato acquistato dal defunto
  • se pervenuto al defunto con una precedente successione, portare la copia della dichiarazione di successione tutta la documentazione catastale, eventuali licenze, concessioni e condoni, nonché eventuali accertamenti di valore se gli immobili sono privi di rendita catastale; si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio.
  • Se nella successione vi sono terreni agricoli o suoli edificatori, è consigliabile chiedere al Sindaco del Comune dove sono situati gli immobili un certificato di destinazione urbanistica, allo scopo di fornire all’ufficio elementi per l’accertamento di valore.

 

Agevolazione prima casa

Dal 25 ottobre 2001 è stata abolita l’imposta di successione. Tuttavia sugli immobili caduti in successione si paga l’imposta ipotecaria (di trascrizione) pari al 2% e l’imposta catastale pari all’1%. Tali imposte sono applicate in misura fissa (complessivamente 129,11 + 129,11) quando l’erede, o in caso di pluralità di eredi, almeno uno di essi, abbia i requisiti per procedere all’acquisto della prima abitazione, cioè:

  • abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile o si obblighi a trasferirla entro diciotto mesi;
  • non abbia altre abitazioni nello stesso comune;
  • non abbia altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione.

Le fattispecie sopra indicate sono estremamente semplificate e costituiscono solo un punto di informazione; vi sono numerose sfaccettature per le quali è opportuno consultare il proprio notaio.
Qui interessa sapere che l’erede può ottenere un risparmio di imposte se chiede le agevolazioni per la prima casa. Tuttavia egli non può vendere prima dei cinque anni, altrimenti decade dal beneficio e deve corrispondere l’imposta risparmiata, una penale pari al 30% di tale imposta e gli interessi.

 

Automobili

Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi. Ci si può rivolgere ad un’agenzia automobilistica. Libretti, conti correnti, titoli I conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 devono essere nuovamente inseriti nella dichiarazione di successione.

Per svincolare le somme, alcune banche richiedono l’autocertificazione da cui risulta chi sono gli eredi; altre chiedono l’atto notorio reso da due testimoni dinanzi al cancelliere della pretura o dinanzi al notaio. Informarsi presso le banche circa la documentazione richiesta.

Qualora sia richiesto l’atto notorio (e gli interessati non vogliano rivolgersi in pretura), portare: documenti di identità e codici fiscali di due persone che non siano parenti o affini del defunto o degli eredi (quindi, che non siano zii, nipoti, suoceri, cognati …), ma che siano semplici amici di famiglia. I due testimoni devono prestare giuramento indicando chi sono gli eredi del defunto.

 

Testamento

Se il defunto ha lasciato testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre procedere alla pubblicazione del testamento. In caso di testamento pubblico, bisogna rivolgersi al notaio che l’ha ricevuto o all’archivio notarile, se il notaio non esercita più nel distretto. I testamenti olografi possono essere pubblicati presso qualunque notaio. Per la pubblicazione occorrono:

  • un estratto dell’atto di morte
  • il testamento olografo in originale

Minori

Se vi sono eredi minorenni, occorre osservare una serie di formalità: richiedere al giudice tutelare l’autorizzazione per accettare l’eredità con beneficio d’inventario rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata. Se del caso, redigere l’inventario. A tal fine, fornire i seguenti certificati:

  • certificato di morte
  • certificato di stato di famiglia
  • estratto dell’atto di nascita del minore
  • Promemoria per gli eredi

Viene illustrato cosa devono fare gli eredi a seguito dell’apertura della successione.

Le imposte relative alla successione ed ogni altra spesa inerente all’eredità deve essere ripartita tra gli eredi nelle rispettive quote ereditarie.

 

PAGAMENTO DELL’ICI DEL DEFUNTO

Gli eredi, a nome del defunto, devono pagare l’ICI dovuta per tutti i mesi in cui il defunto è stato proprietario nell’anno, considerando un mese intero se il defunto ha avuto il possesso per oltre quattordici giorni. L’ICI dovuta, sempre a nome del defunto, deve essere versata nei termini di legge.

 

PAGAMENTO DELL’ICI DEGLI EREDI

Gli eredi, a nome proprio, devono pagare l’ICI dovuta per tutti i mesi in cui hanno avuto il possesso nell’anno, considerando un mese intero se hanno avuto il possesso per più di 14 giorni nel mese. Si tenga presente che il coniuge ha il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, perciò solo il coniuge deve versare l’ICI sulla quota ereditata di tale casa. L’ICI a saldo deve essere versata, a nome degli eredi, nei termini di legge.

 

DICHIARAZIONE DEL REDDITO

L’anno successivo alla morte deve essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa al defunto (salvo i casi di esenzione) e pagare le relative imposte a nome del defunto. Ugualmente ciascun erede dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi la quota degli immobili ereditati dal defunto, tenendo presente che al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, perciò lui solo deve dichiararne il reddito. Per le modalità di dichiarazione e soprattutto per le ipotesi di esenzione, consultare le istruzioni ministeriali relative alla dichiarazione dei redditi.

 

Se il defunto deve riscuotere dei crediti (ad esempio, pensioni arretrate, rimborsi IRPEF, ecc…) bisogna fornire gli estremi del debitore (l’ente che deve pagare …) e il documento da cui risulta il credito.

 

PASSIVITA’ DEDUCIBILI

Gli eredi hanno diritto di detrarre dall’imposta di successione determinati debiti lasciati dal defunto. Qui si indicano quelli più ricorrenti. Tenere presente che ciascun erede gode di una fascia di esenzione, se il defunto lascia beni per un valore inferiore è inutile portare passività in detrazione Se vi sono debiti del defunto detraibili (mutui, cambiali …), portare i documenti giustificativi (in originale). Se sono state sostenute spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, portare le quietanze delle spese (sempre in originale). Per le spese funerarie (deducibili fino ad un massimo di 2.000.000 di vecchie lire) portare le fatture delle spese (in originale).

 

AZIENDE

Se il defunto era titolare di un’azienda, portare i seguenti documenti:

  • visura registro imprese se l’imprenditore defunto era tenuto alla redazione dell’inventario, esibire copia autentica dell’ultimo inventario, indicando i mutamenti intervenuti successivamente fino alla data della morte.

Se l’imprenditore defunto non era tenuto alla redazione dell’inventario esibire:

  • un prospetto riepilogativo dei beni, delle attività e delle passività facenti capo all’azienda, con separata indicazione del valore degli immobili aziendali;
  • un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto da cui risultino le passività dell’azienda;
  • estratto catastale degli immobili che sono compresi nell’azienda comunicare il valore dell’azienda, da indicare nella dichiarazione di successione. Non è più tassabile il valore dell’avviamento e perciò non va più aggiunto al valore dell’azienda.

 

QUOTE DI S.N.C. O S.A.S.

Se il defunto era titolare di una quota di partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, occorrono gli stessi documenti richiesti per le aziende individuali, ovviamente riferiti alla società.

 

QUOTE DI S.R.L.

Se il defunto ha lasciato quote di s.r.l., portare i seguenti documenti:

  • visura del registro imprese statuto aggiornato;
  • copia autentica dell’ultimo bilancio, coi relativi allegati;
  • situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione;
  • se necessario, il dettaglio delle singole voci del bilancio o della situazione patrimoniale emergente dal libro inventari la valutazione complessiva (fatta dal commercialista) del patrimonio sociale, e quindi il valore della quota da indicare in atto (non è più tassabile l’avviamento e quindi non va aggiunto);
  • se la società è proprietaria di immobili, occorre anche un certificato catastale per uso successione degli immobili sociali.

Una volta presentata la dichiarazione di successione, occorre presentare all’ufficio delle imprese un apposito modello per comunicare il trasferimento delle quote dal defunto agli eredi. Chi vuole che sia compiuta anche questa formalità, deve produrre:

  • un certificato di morte;
  • una dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante quali sono gli eredi lasciati dal defunto.

 

NAVI, IMBARCAZIONI, AEROMOBILI, AUTOMOBILI

Se il defunto ha lasciato navi, imbarcazioni, aeromobili, esibire:

  • libretto di navigazione per le imbarcazioni;
  • certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili.

Informarsi del prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità e conservazione. Gli autoveicoli, invece, non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi.

 

DONAZIONI AGLI EREDI

Se il defunto ha fatto donazioni a favore degli eredi (non rilevano le donazioni a favore di estranei), occorre inserire in successione il valore dei beni donati. Fornire una copia di tutti gli atti di donazione.

 

VENDITE AGLI EREDI

Le vendite e gli altri atti traslativi onerosi di immobili nonché le cessioni di quote sociali fatte a favore del coniuge e dei figli sono considerate donazioni qualora ricorrano particolari presupposti. Per consentire di controllare se l’atto è stato tassato come donazione, fornire una copia di ogni atto fatto dal defunto a coniuge e figli e una copia degli eventuali accertamenti di valore.

 

Cosa è l’accettazione dell’eredità

L’accettazione è il negozio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è necessaria la capacità di agire, gli incapaci devono quindi essere assistiti o rappresentati.

Può essere:

  • Espressa: in un atto pubblico o in una scrittura privata la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l’eredità (ad es. in una dichiarazione notarile).
  • Tacita: il chiamato all’eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni ereditari.

In entrambe le ipotesi si produce al momento dell’accettazione la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse ereditario. L’accettazione dell’eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un’accettazione parziale dell’eredità non è possibile.

 

Con beneficio d’inventario

Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e patrimonio dell’erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari. È la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.

 

Termine per l’accettazione di un’eredità

L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore. Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all’eredità venga fissato un termine più breve per l’accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue. Un’eccezione è costituita dall’accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all’eredità sia in possesso di beni ereditari. In questo caso l’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell’erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l’accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.

 

Cosa fa il notaio

  • Accettazione espressa: il notaio, alla presenza dell’accettante, riceve la dichiarazione dell’accettante e ne redige verbale, indicando le generalità dell’accettante e dell’eredità che si accetta.
  • Accettazione con beneficio d’inventario: il notaio riceve la dichiarazione dell’accettante alla presenza di 2 testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori.

All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. Al termine di queste operazioni provvede ad inserire la dichiarazione dell’accettante e l’inventario nel registro delle successioni.

 

Documentazione da presentare

Carta di identità del defunto

Carta di identità e codice fiscale degli eredi che accettano Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del Defunto.

Cos’è la pubblicazione

È un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo e quello segreto diventano eseguibili, ossia si dà attuazione alla volontà del defunto in essa contenuta.

 

Cosa fa il notaio

  • Testamento pubblico. Non viene pubblicato perché è già pubblico. Alla notizia della morte del testatore il notaio trasmette copia in carta libera del testamento alla cancelleria del luogo in cui si è aperta la successione e ne comunica l’esistenza agli eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.
  • Testamento olografo. Il notaio comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui si conosce domicilio o residenza. Procede, in presenza di due testimoni, alla sua pubblicazione, redigendo verbale nel quale accerta l’identità della persona che glielo consegna, descrive lo stato del testamento, e ne riproduce il suo contenuto testuale. Detto verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dal notaio e da due testimoni. Successivamente alla registrazione del verbale presso l’agenzia delle entrate territorialmente competente, ne trasmette una copia alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.
  • Testamento segreto. Non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore, apre la busta sigillata, che contiene il testamento, e lo pubblica redigendo, nella forma degli atti pubblici, verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il suo contenuto e fa menzione della sua apertura. Trasmette poi, dopo la sua registrazione, copia del verbale alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

 

Documentazione da presentare

  • Certificato o estratto di morte;
  • Carta di identità del defunto;
  • Carta di identità e codice fiscale di chi intende pubblicarlo, anche se non è erede.

 

Cosa è la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta. La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

 

Cosa fa il notaio

Il notaio alla presenza del rinunziante redige verbale della dichiarazione di rinuncia, indicando le generalità del rinunziante e l’eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall’avvenuta redazione del verbale, chiede con apposita istanza che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale della apertasi successione.

 

Documentazione da presentare

  • Carta di identità del defunto;
  • Carta di identità e codice fiscale degli eredi che hanno rinunciato;
  • Certificato di morte o estratto per riassunto dell’atto di morte emesso dal comune dell’ultima residenza del defunto;
  • Voltura di un contratto di leasing.

Di seguito sono riportati le diverse casistiche che possono portare alle cessione/voltura di un contratto.

  • Atto cessione azienda;
  • Atto fusione;
  • Atto cessione ramo azienda;
  • Affitto azienda;
  • Conferimento d’azienda;
  • Affitto ramo azienda;
  • Conferimento ramo d’azienda;
  • Donazione;
  • Scissione;
  • Decesso;
  • Altro (es: cessione a un terzo).

Per effettuare una voltura del contratto dal locatario (cedente) ad un terzo (cessionario), occorre inviare all’Anagrafe un modulo di richiesta (all’interno del quale è inserita anche l’informativa sulla privacy) debitamente compilato e sottoscritto (lettera di voltura). Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

  • Fotocopia dell’atto notarile registrato come sopra indicato;
  • In caso di decesso: certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di notorietà;
  • Copia del certificato del certificato attribuzione Codice Fiscale e Partita Iva del cessionario;
  • CCIAA del cessionario;
  • Documento di identità, in corso di regolare validità, del legale rappresentante della ditta cessionaria.

In caso di SCISSIONE di Azienda in aggiunta sono anche necessari:

  1. copie dei bilanci dei 2 anni precedenti e previsione per l’anno in corso (in caso di società) o dichiarazione dei redditi dei 2 anni precedenti (in caso di ditta individuale);
  2. atto costitutivo (in caso di società);
  3. statuto (in caso di società);
  4. atto costitutivo e copia del bilancio di previsione per l’anno in corso (in caso di società di nuova costituzione);
  5. copia di nostra spettanza del mod.196 consenso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 debitamente sottoscritto dalla ditta subentrante;
  6. copia delle ricevute di pagamento relative alle tasse di proprietà dalla data di immatricolazione del veicolo.

Nota importante: ulteriore documentazione a carico della parte cedente e/o cessionaria potrà essere richiesta dalla Banca su specifiche necessità per la valutazione del merito creditizio.

 

Voltura Auto

La voltura di un’auto è la pratica di passaggio di proprietà dell’autoveicolo da un possessore all’altro che siano essi persone fisiche, persone giuridiche o società Sono autorizzati ad eseguire tale operazione: tutte le agenzie di pratiche auto che abbiano un notaio che si occupa della pratica, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI.

Documenti necessari per la voltura dell’auto:

  • Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo o foglio sostitutivo, sul cui retro verrà apposta la dichiarazione di vendita con autenticazione della firma del venditore;
  • Una fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
  • Una fotocopia dei documenti di identità sia del venditore che dell’acquirente (in caso di ditte o società del rappresentate legale delle stesse);
  • Nel caso in cui la residenza non sia indicata sui documenti dell’acquirente, lo stesso dovrà presentare anche il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • Nel caso in cui il passaggio di proprietà sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale) è necessario compilare anche la nota di presentazione al PRA (il cui modello è disponibile presso l’agenzia di pratiche auto o gli Sportelli Telematici dell’Automobilista);
  • Il modello compilato con la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.

I costi della Voltura Auto

I costi da sostenere per la voltura di un’auto, che generalmente vengono conglobati in un unico importo dall’agenzia che si occupa del passaggio di proprietà sono:

  • L’imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): introdotta a partire dal 1° gennaio 1999 in sostituzione della vecchia IET è un importo che varia a seconda della provincia di residenza del venditore e della tipologia di veicolo;
  • Imposta di bollo per trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico: 29,24 euro in caso di utilizzo del CDP o 43,86 in caso di utilizzo del modello NP3;
  • Diritti MCTC al Dipartimento Trasporti Terrestri pari a 9.00 euro;
  • L’imposta di bollo per l’aggiornamento carta di circolazione al Dipartimento Trasporti Terrestri pari a 14,62 Euro.

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